Minori stranieri e legislazione internazionale


La legislazione sui diritti dei minori è recente e nasce dall'evoluzione del concetto di bambino e del ruolo che assume nella società


I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”. 

L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.
I minori presenti in Italia possono essere:

  • accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti;
  • non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

I DIRITTI RICONOSCIUTI A TUTTI I MINORI

  • Istruzione
Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell’obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno.
I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi:
• ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
• accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
• corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
• titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
  • Assistenza sanitaria
I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario.
Per l’iscrizione del minore al S.S.N. occorre recarsi presso la Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza ovvero presso quella di effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:
 documento di identità personale;
 codice fiscale;
 permesso di soggiorno;
 autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza).
Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per il minore.
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciato un documento, il “Tesserino sanitario personale”, che dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento - dipende dalla regione in cui ci si trova - di una quota a titolo di contributo (Ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e per protesi.
I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al S.S.N., ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a quelle per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva e saranno loro comunque garantite le seguenti prestazioni:
• quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
• quelle a tutela della salute del minore;
• le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
• gli interventi di profilassi internazionale;
• la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.
  • Lavoro
Ai minori stranieri si applicano in materia di lavoro le stesse norme che si applicano ai minori italiani (ammissione al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e dopo aver assolto all’obbligo scolastico).

ULTERIORI DIRITTI RICONOSCIUTI AI MINORI STRANIERI “NON ACCOMPAGNATI”

  • Protezione e assistenza
Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.
In particolare si applicano le norme che riguardano:
• il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono: spetta all’Ente locale (in genere il Comune) la competenza a provvedervi;
• l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non siano oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale;
• l’affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità.
L’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure dai servizi sociali del Comune, nel caso di genitori o di tutore impossibilitati a esercitare le proprie responsabilità sul minore. In tale circostanza è richiesto il consenso dei genitori o del tutore impossibilitati a provvedere e del Giudice Tutelare che, con proprio provvedimento, rende esecutivo l’affidamento (affidamento consensuale).
Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato dall’autorità che lo rintraccia sul territorio nazionale:
 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;
 al Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela;
 al Comitato per i minori stranieri, a meno che non sia stata presentata domanda di asilo.
  • Non espulsione
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è competente il Tribunale per i minorenni).
I minori stranieri non accompagnati possono tuttavia essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all’unità familiare.
Il provvedimento è adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica, attivata e svolta dal Comitato per i minori stranieri nel Paese d’origine, si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del minore.
Il rimpatrio assistito è disposto dal Comitato per i minori stranieri e viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d’origine.
A differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.
Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per ottenere l’annullamento del provvedimento.
  • Permesso di soggiorno
Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età.
I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.
Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l’affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.
La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:
• dal tutore, se ne è stato nominato uno;
• dal legale rappresentante dell’istituto o comunità o dall’Ente locale, se il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall’Ente locale.
  • Asilo
I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo.
La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente. Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo; in caso, invece, di rigetto della domanda di asilo, la Commissione può comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.

DIRITTI AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI


La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno (per affidamento ovvero per motivi familiari) di cui è stato titolare come minore, e da una serie di altre condizioni.
I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:
• sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni;
• hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
• frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono convertirlo in uno per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni.
I minori che abbiano commesso un reato per il quale siano stati reclusi prima del compimento della maggiore età, se hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono, al termine della espiazione della pena, ottenere un permesso di soggiorno per protezione sociale.
Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato dal Questore, su proposta dei servizi sociali del Comune, anche ai minori stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni di violenza e di grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo, ecc.), per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità.
Il permesso per protezione sociale consente di lavorare ed è rinnovabile.

LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE

Nel 1946 nasce l’Unicef, una struttura creata dall’Onu, specializzata per l’infanzia, che nel 1953 diventa un'organizzazione internazionale permanente.
Nel 1959 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclama all’unanimità la Dichiarazione dei diritti dell’infanzia che in dieci principi precisa gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini. 
Nel 1989 l’Assemblea generale dell’Onu adotta la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia che rappresenta un punto di partenza per una serie di iniziative legislative e operative, interne agli stati o sovranazionali, a beneficio dell’infanzia (ratificata dall' Italia con legge 176/91).  
Nel 1996 il Consiglio d'Europa adotta a Strasburgo la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini  il 25 gennaio 1996 (non ancora ratificata in Italia).
Nel 1993 la Conferenza de L'Aja adotta la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (ratificata dall'Italia con legge 476/98).
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