Minori non accompagnati: approvate le nuove linee guida sui pareri per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento dei 18 anni

Con comunicato del 28 febbraio 2017 la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione rende noto di aver adottato il 24 febbraio 2017 con il Decreto direttoriale del 27 febbraio 2017, le nuove Linee Guida per i minori non accompagnati per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento dei 18 anni.
L’obiettivo dichiarato delle Linee Guida è quello di rendere più uniforme l’attuazione dell’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (subentrata nei compiti svolti in precedenza dal Comitato per i minori stranieri) per la conversione del permesso di soggiorno dei MSNA al compimento del 18esimo anno di età.  Al contempo, le Linee  Guida intendono fornire indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel procedimento relativo al rilascio del parere.
In particolare, sono forniti chiarimenti e indicazioni sui termini e sulle modalità di richiesta e di rilascio del parere, nonché sui casi in cui il parere non deve essere chiesto.
Le nuove Linee Guida sostituiscono integralmente il punto 6 e la relativa scheda G di segnalazione delle precedenti "Linee Guida suiminori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generaledell'immigrazione e delle politiche di integrazione", approvate con il Decreto direttoriale del 19 dicembre 2013.

RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1 BIS DEL D.LGS. 286/1998
L’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998, così come modificato dal D.L. 89/2011 convertito con la L. 129/2011, prevede che al compimento della maggiore età da parte dello straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998, è preferibile che il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto, sia allegato all’istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell’interessato, se maggiorenne, o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente.
Ad ogni modo il parere si configura come un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell’adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d’età.
Fatta salva la necessità di valutare in concreto ogni situazione nel superiore interesse del minore, vengono precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione non deve essere inviata:
- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all’avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, consente un’istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore. Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.
E’ preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell’ente locale che ha in carico il minore. Nel caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne, o altri soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente, provvedano all’inoltro della richiesta di parere, questa dovrà essere necessariamente inviata per conoscenza contestualmente anche ai Servizi sociali territorialmente competenti.
La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell’ambito della richiesta di parere.
La richiesta di parere va inoltrata alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione attraverso l’invio telematico della scheda G che sostituisce e annulla integralmente la precedente scheda G di cui al punto 6 delle Linee-Guida dedicate al censimento dei minori stranieri non accompagnati, approvate con il D.D. 19 dicembre 2013.

PROCEDURA PER L’INVIO DELLA SCHEDA G clicca qui


Leonardo Cavaliere

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