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Il 26 ottobre 2016, per chi come me si occupa di minori migranti è stata una giornata storica. Infatti, la tanto attesa legge di riforma del sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati è stata approvata, con ampio consenso, in prima lettura a Montecitorio. L'approvazione di questa norma rappresenta e rappresenterà una svolta nel sistema di accoglienza dei minori migranti. Questa norma è prima nel suo genere in Europa, per cui si auspica che l’esempio italiano venga seguito presto anche da altri Paesi europei. Dalla procedura per accertare la minore età agli standard delle accoglienze; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all'istruzione, tutti tasselli fondamentali di una buona integrazione. Questa legge organica interviene su aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori. A mio avviso il vero elemento di svolta di questa norma è un nuovo approccio nella gestione dei minori non  accompagnati. Infatti, ancor prima che migranti o profughi, sono considerati bambini che nel loro essere minori soli sono estremamente vulnerabili e perciò più bisognosi di protezione e di cura.

Per la sintesi delle modifiche al sistema di accoglienza e protezione mi avvalgo della spiegazione pubblicata da Save The Children che riporto integralmente.


1. L’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati.
Prima della legge non esisteva un provvedimento di attribuzione dell’età, con la legge questo dovrebbe essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso.
Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
2. Un sistema organico di accoglienza in Italia, con strutture dedicate:
all’identificazione, che deve avvenire entro 30 giorni;
al passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale.
Verrà inoltre attivata una banca dati nazionale per governare l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base:
dei bisogni specifici dei minori stessi, identificati attraverso l’istituzione della “cartella sociale” che aiuterà gli operatori in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo;
della disponibilità dei posti.
3. Il superiore interesse del minore, attraverso:
l’attenzione ai ricongiungimenti con i familiari attraverso apposite indagini familiari e la comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore;
la competenza sul rimpatrio assistito affidata al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore e non alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (un organo amministrativo non orientato all’interesse del minore).
l’introduzione dei permessi di soggiorno per i minori e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati. La legge promuove anche l’utilizzo dell’affido familiare.
4. Il diritto all’istruzione e alla salute.
Fino ad ora impedimenti burocratici non hanno consentito negli anni ai minori non accompagnati di esercitare a pieno questi diritti, con la legge i minori potranno procedere all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e all’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, e acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possiede più un permesso di soggiorno.
È prevista, infine, la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età, qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
5. Il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e all’assistenza legale.
I minori potranno avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Le associazioni di tutela potranno ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della P.A. che si ritengono lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e potranno intervenire nei giudizi che li riguardano.

Minori non accompagnati. La riforma spiegata in 5 punti

Il 26 ottobre 2016, per chi come me si occupa di minori migranti è stata una giornata storica. Infatti, la tanto attesa legge di riforma ...
Dopo due anni di stallo, oggi la proposta di legge che ridisegna il sistema dell'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati ha fatto un decisivo passo in avanti in Commissione Affari Costituzionali. Soddisfatta e ottimista la relatrice Pollastrini: «è necessario riconoscere un diritto a questi ragazzi». Il nodo dei fondi? Sembra superato.

«Il mio impegno è totale, sono sincera, è una proposta molto attesa dalle associazioni, dall'Anci e soprattutto dai minori»: l'onorevole Barbara Pollastrini è appena uscita dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove oggi l'iter della proposta di legge che va a ridisegnare l'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati ha fatto un importante passo in avanti.

Dopo due anni di stop è ripreso infatti riprende l’esame della proposta di legge “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (C.1658), che porta la prima firma di Sandra Zampa, vicepresidente della Bicamerale Infanzia e Adolescenza (seguita da colleghi appartenenti a gruppi diversi), di cui è relatrice Barbara Pollastrini. La discussione è ripresa in verità già a inizio agosto, con l’adozione di un nuovo testo base che tenesse conto da un lato dei progressi fatti tramite altri provvedimenti in materia di accoglienza dei MSNA anche grazie al dibattito legato all’esame di questa proposta di legge, dall’altro delle tante osservazioni legate alle questioni di copertura finanziaria, il motivo che di fatto aveva fermato l’iter della legge (il MEF diede parere negativo sulla relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato).

Oggi quindi la Commissione I della Camera ha ripreso in mano il provvedimento, avviando l’esame degli emendamenti depositati a fine settembre (li trovate qui). «Abbiamo votato una novantina di emendamenti, 18 articoli su 22. Quattro articoli sono stati accantonati per un ulteriore apprfondimento, ma a metà settimana prossima credo che avremo concluso l'iter in commissione», spiega l'onorevole Pollastrini con soddisfazione, sottolineando come in Commissione il suo intento sia stato quello di «valorizzare i contributi di tutti coloro che credono in questa legge. Tutti i gruppi in Commissione hanno dato contributo importante, tranne la Lega, che ha presentato solo emendamenti , poi soppressi, chiedendo la soppressione di ogni singolo articolo». Il testo poi dovrà avere il parere delle altre commissioni competenti, per approdare all'Aula intorno al 25 ottobre (il provvedimento è già calendarizzato per quella data).

Si tratta di una legge condivisa e molto attesa, appoggiata da associazioni importanti - Save the Children, Amnesty International, Caritas Italiana, Centro Astalli, il Consiglio italiano per i rifugiati, Comunità Sant’Egidio, Aibi, Emergency, Terres des hommes, Intersos, Cnca, Comitato italiano per l’Unicef, Oxfam Italia – che nei tanti mesi di stallo hanno ripetuto continuamente il loro appello. Il IX Report sull’attuazione della CRC in Italia scrive che «l’auspicata riforma del sistema di protezione e accoglienza dei MNA, attraverso l’approvazione del DDL 1658 non si è ancora realizzata, anche se è continuato il tentativo di superamento della gestione emergenziale del flusso migratorio, compresa la gestione degli arrivi di MNA» e fra le sue raccomandazioni al Parlamento inserisce proprio l’approvazione della proposta di legge 1658.

La legge infatti disegna un percorso strutturato, che non lasci più all’occasionalità o alle risorse disponibili o alle decisioni del singolo ministro o della singola Regioni quella per la relatrice Pollastrini è una «scelta nazionale, strategica di civiltà e sicurezza». Una legge che tracci «un disegno compiuto di coordinamento, di visione programmatica, che individui con precisione le responsabilità tra istituzioni e soggetti preposti, la qualità delle strutture. Che permetta una verifica dei risultati e la trasparenza. Anche per evitare altri episodi odiosi come quelli scoperchiati nei mesi scorsi a Roma e altrove», ha detto Pollastrini nella sua relazione.

Ovviamente la ripresa della discussione non può non tener conto dei nuovi numeri del fenomeno, esploso ulteriormente rispetto a due anni fa, quando il primo testo venne presentato: «più che "fenomeno" direi che questa è ormai la condizione della nostra epoca», afferma Pollastrini. Se nel 2015 furono 11.921 i minori stranieri non accompagnati giunti in Italia, già in crescita rispetto al 2014 di 1.385 unità, nel 2016 secondo le stime di Save the Children, dal 1 gennaio al 26 settembre 2016 sono arrivati via mare più di 20.600 bambini, di cui la stragrande maggioranza - oltre 18.400 - sono minori non accompagnati: il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Provengono in particolare da Eritrea, Egitto, Gambia, Nigeria, Guinea, Somalia, e altri Paesi dell’Africa subsahariana e occidentale. «Il sistema di accoglienza per i minori non accompagnati è palesemente sottodimensionato», spiega Liviana Marelli, del CNCA: «i famosi 20 hub erano per la pronta accoglienza, c'è il bisogno assoluto di aumentare i posti di seconda accoglienza. Ma implementando il sistema ordinario dello Sprar, non dando ai prefetti la possibilità di aprire strutture recettive temporanee, di fatto i famigerati Cas, come previsto nelle “Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati” contenute nel disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, su cui abbiamo espresso dissenso e preoccupazione. Continuiamo a chiedere un Tavolo nazionale tecnico e dei Tavoli regionali in cui sieda anche il non profit, per per mappare le disponibilità e le risorse e verificare i criteri di qualità del sistema».

Lo spirito della legge è nell’art. 1, ovvero nella volontà di riconoscere un diritto ai MSNA in quanto minori fragili, da tutelare: «un diritto, perché altrimenti il "cosa fare" è demandato di volta in volta alle scelte di governi, sindaci, regioni ma non è un diritto… Un conto è ottemperare undiritto e un conto è che il "cosa fare" sia una decisione discrezionale o umanitaria. La proposta ha questo senso profondo, oltre a una forte spinta alla trasparenza e alla qualità del sistema di accoglienza, a tutela del minore e della trasparenza», spiega ancora la relatrice.

Il nuovo testo base, rispetto all’originario e alle modifiche normative introdotte in questi due anni (soprattutto tramite il decreto accoglienza n. 142 del 2015), ribadisce il principio di separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti; il fatto che le operazioni di identificazione devono concludersi entro 10 giorni, mentre attualmente non è stabilito alcun termine; la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza.Notevole è stata l’attenzione alla riformulazione di alcuni articoli sulla base dei rilievi della Commissione bilancio: la copertura necessaria si aggira, oggi, sui 200 milioni di euro. «È importante evidenziare che a decorrere dal 1 gennaio 2015, il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato trasferito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e la relativa dotazione ha fatto registrare un progressivo aumento nel tempo», sottolinea l’onorevole Pollastrini nella sua relazione, ricordando che tale fondo ha uno stanziamento pari a 170 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e di 120 milioni di euro per il 2018, mentre il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, che attiene allo Sprar, è pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. «Il nuovo assetto finanziario sembra consentire la copertura della legge», conclude l’onorevole Pollastrini, «tanto più alla vigilia della legge di bilancio. Io penso sia possibile arrivare alle coperture necessarie». Lo chiedono le associaioni, i Comuni e oltre 18mila minori.

MSNA, la proposta Zampa andrà in Aula entro venti giorni

Dopo due anni di stallo, oggi la proposta di legge che ridisegna il sistema dell'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati...
Mi piace iniziare questo articolo dicendo che “il nostro Paese è finalmente un luogo in cui trovare accoglienza".

Minori Stranieri non Accompagnati, il nostro Paese è finalmente un luogo in cui trovare accoglienza

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